STATUTO

"ASSOCIAZIONE RICCIONESE AMICI DELL'ALBANIA"


TITOLO I^

SCOPI E FINALITA'

ART. 1
ORDINAMENTO

E' costituita per volontà dei Soci Fondatori di cui all'Art. 3 l'"Associazione Riccionese Amici dell'Albania".
L'Associazione ha sede in Riccione alla Via Vittorio Emanuele II n. 2, presso la Civica Residenza.
Gli scopi e l'Amministrazione sono regolati dal presente Statuto.
L'Associazione non persegue finalità di lucro.


ART. 2
FINALITA'

L'Associazione ha per scopo l'instaurazione e lo sviluppo di rapporti di amicizia, culturali, scientifici e di promozione umana tra le città di Riccione e l'Albania, in particolare il distretto di Saranda, sulla base di un rigoroso principio di reciprocità, uguaglianza e pari dignità.
In particolare l'Associazione si propone di assecondare e stimolare l'iniziativa nei settori della Sanità, della Scuola, dei Servizi Sociali e di agevolare, sempre nel reciproco rispetto e nella pari dignità, la conoscenza e il confronto delle rispettive culture religiose.
In terra albanese l'Associazione riconosce quali referenti gli organismi istituzionali, sociali e religiosi ed agisce in stretto collegamento con l'Associazione AGIMI CARITAS del medesimo distretto.


ART. 3
SOCI FONDATORI

Sono Soci Fondatori dell'"Associazione Riccionese Amici dell'Albania" le persone fisiche e giuridiche con esclusione di quelle che - alla data di stipula del presente contratto - non intervengono nei modi di legge.


ART. 4
AMMISSIONE SUCCESSIVA - REQUISITI.

Possono entrare a far parte dell'Associazione tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che accettano le finalità dell'Associazione.
L'ammissione a Socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed è subordinata al pagamento del contributo associativo di cui all'Art. 6 del presente Statuto.


ART. 5
DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.


ART. 6
FONDO COMUNE

Per l'espletamento delle proprie finalità l'Associazione utilizza il Fondo Comune che è costituito dai contributi associativi e dai contributi di Enti Pubblici e Istituzioni, da oblazioni, sottoscrizioni di Associazioni e singoli privati nonchè di eventuali sponsorizzazioni di Ditte ed Imprese interessate all'attività dell'Associazione. Annualmente il Consiglio di Amministrazione delibera la quota associativa nella misura minima per i nuovi Soci.



TITOLO II^

ORDINAMENTO INTERNO

ART. 7
ORGANI

Sono organi dell'"Associazione Riccionese Amici dell'Albania":

  1. l'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
  2. il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  3. il PRESIDENTE.


ART. 8
L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati è l'Organo deliberante dell'Associazione.
E' composta dall'intera collettività dei suoi associati che eleggono le loro rappresentanze.
Essa delibera su tutte le materie che rientrano nella sua competenza con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
L'Assemblea è convocata dal Presidente - con avviso scritto da comunicarsi agli associati almeno quindici giorni prima - almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. Ai sensi dell'art. 20 del Cod. civile la convocazione dell'Assemblea può essere promossa da almeno un decimo (1/10) degli associati con "richiesta motivata".
I rappresentanti dell'Assemblea non possono delegare ad altri le loro funzioni in seno alla suddetta.
L'Assemblea delibera, oltre il bilancio preventivo e consuntivo, sugli indirizzi, sulle direttive generali, sulle modifiche allo Statuto e all'Atto Costitutivo, sulla esclusione di associati e su tutto quanto ad essa demandato per legge e per Statuto.
Le deliberazioni concernenti il bilancio preventivo e consuntivo, modifiche allo Statuto e all'Atto Costitutivo sono valide con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei componenti.


ART. 9
COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

L'Assemblea è composta da numero uno (1) rappresentanti di ciascuno dei soggetti di cui all'Art. 3.
Gli associati in forma singola (persone fisiche) esprimono loro stessi la propria presenza nell'Assemblea.


ART. 10

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione si compone di numero sette (7) membri ed è eletto dall'Assemblea degli associati nel proprio seno.
Il rappresentante del Comune di Riccione e della AGIMI CARITAS sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre (3) anni ed i suoi membri sono liberamente rieleggibili. In caso di surrogazione anticipata o per scadenza del mandato ciascun membro del Consiglio di Amministrazione resta in carica fino alla sua surrogazione e/o rielezione dei nuovi membri.
Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo amministrativo e come tale ha il compito di amministrare l'Associazione. I membri del Consiglio di Amministrazione eserciteranno i loro poteri con la "diligenza del mandatario" e pertanto ad essi saranno applicabili le norme di cui agli artt. 1710 e seguenti del Cod. civile.
Il Consiglio di Amministrazione si intende validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Esso dirige l'attività complessiva dell'Associazione ed in particolare predispone e delibera:

  1. l'ammissione di nuovi Soci;
  2. le linee programmatiche dell'Associazione;
  3. il bilancio annuale preventivo e consuntivo;
  4. gli atti e i provvedimenti necessari all'attuazione e conseguimento degli scopi dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei membri presenti.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono essere aperte ad eventuali interessati.
Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, anche al di fuori del Consiglio stesso, il quale partecipa alle sedute del Consiglio e redige i relativi verbali.
Spetta, inoltre, al Segretario coordinare le varie attività dell'Associazione.


ART. 11
IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno e dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto.
Rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, provvede a tutte le incombenze non specificatamente demandate alla competenza del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, firma gli atti, sorveglia sul buon andamento amministrativo dell'Associazione e ne promuove l'attività.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e il Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte interamente da un membro del Consiglio di Amministrazione che, seguendo un criterio di rotazione semestrale in ordine di anzianità, ne assumerà la veste di Vice Presidente.


TITOLO III^

NORME FINALI

ART. 12
ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.


ART. 13
MODIFICHE ALLO STATUTO

L'Assemblea, con propria deliberazione approvata da almeno i due terzi (2/3) dei membri assegnati, adotta le modifiche allo Statuto.
Le modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione e da un quinto (1/5) dei componenti l'Assemblea.


ART. 14
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea, per raggiungimento del suo scopo ovvero per la sopraggiunta impossibilità di conseguirlo, per il venir meno di tutti gli associati.
In caso di scioglimento i fondi residui che costituiscono il fondo comune sono destinati all'Associazione AGIMI CARITAS.


ART. 15
REGOLAMENTO INTERNO

Il Consiglio di Amministrazione predispone e trasmette, entro due mesi, all'Assemblea per la conseguente approvazione, il Regolamento dell'Associazione per lo svolgimento dell'attività interna e per il conseguimento degli scopi dell'Associazione nel rispetto delle norme di legge vigenti.




Ballo tradizionale albanese
Ballo tradizionale albanese

I membri dell'associazione
I membri dell'associazione